I fondi speciali del Bilancio dello Stato per la copertura finanziaria delle leggi di spesa. La funzione degli accantonamenti di segno negativo.

Antonio De Luca -

Abstract


Article 81 of the Italian Constitution, concerning the constraints to budgetary choices, establishes the "necessity of financial coverage" of the spending laws that involve new or greater expenditure or less revenue (art. 81, fourth paragraph of the Constitution: "Each other law that cares new or larger expenses has to point out the means to afford them"). In this context it's important the analysis of the financial coverage aimed at guaranteeing respect of the financial equilibrium of the budget obligations where the "special funds" play the leading role among coverage means. The "special funds" have the aim of preparing the financial resources, allocated within the annual budget, to face obligations arising from spending laws still in formation which are expected to be approved during the year of reference.

Il sistema giuridico delle spese dello Stato si ispira a due principi fondamentali: intanto la spesa deve essere subordinata alla legge sostanziale di autorizzazione, che ne costituisce il fondamento giuridico; poi deve essere subordinata alla statuizione di bilancio, che ne costituisce la base finanziaria. Nella vicenda applicativa della Costituzione i quattro commi dell'articolo 81, che disegnano i confini dell'obbligo di copertura finanziaria per le leggi di spesa, costituiscono uno dei problemi normativi sui quali il lavoro di interpretazione politico-parlamentare e dottrinario, è venuto svolgendosi con caratteri di continuità e intensità dal 1948. L'analisi dei mezzi reperiti come copertura, diventa fondamentale proprio per valutare se essi siano in grado di garantire un equilibrio tendenzialmente stabile tra entrate e spese, una volta che queste ultime, a legge approvata, siano entrate a far parte di un certo equilibrio di bilancio. Rispetto a questo equilibrio nel sistema delle coperture, assumono grande importanza i cosiddetti "fondi speciali" che debbono inquadrarsi nell'ambito dell'obbligo costituzionale di copertura finanziaria delle spese imposto dal quarto comma dell'art. 81. Finalità dichiarata di tali fondi è stata, fin dalle origini, quella di predisporre, i mezzi finanziari allocati all'interno del bilancio annuale di previsione atti a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi ancora in via di formazione e che quindi si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio di riferimento. L'obiettivo è quello di ripercorrere negli anni le controverse vicende attuative dell'istituto dei "fondi speciali" e evidenziare i criteri qualitativi e quantitativi utilizzati per la determinazione annuale dei fondi con particolare riguardo alle "complicazioni" che derivano dagli accantonamenti di segno positivo e di segno "negativo" in uno stesso fondo speciale per cui si arriva ad un meccanismo che si può definire "algebra finanziaria".


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DOI: http://dx.doi.org/10.13132/2038-5498/2008.5.77-94

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Registered by the Cancelleria del Tribunale di Pavia N. 685/2007 R.S.P. – electronic ISSN 2038-5498

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