Il bilancio civilistico dopo il D. Lgs. n. 6/2003

Domenico Lamanna Di Salvo -

Abstract


Il bilancio civilistico, disciplinato, nei suoi due prospetti contabili, dagli articoli 2424 e 2425 c. c. , ha da sempre avuto una doppia natura: in effetti, la prassi economica ha usato in particolare il prospetto del Conto economico anche come base di calcolo per le imposte di competenza dell’esercizio, nonostante che la dottrina più accreditata abbia da sempre sottolineato la completa estraneità di una tale finalità al documento di cui sopra.Per certi versi, anche dopo il D. Lgs. 127/1991, che ha introdotto nel nostro paese il formato di Stato Patrimoniale e Conto Economico secondo le indicazioni della IV Direttiva CEE, il legislatore non ha potuto – o voluto – eliminare del tutto l’influenza fiscale dal bilancio civilistico. Una tale “mancanza” è stata però evitata dal legislatore delegato del 2003, il quale ha nettamente vietato ogni influenza di natura fiscale nel bilancio civilistico, sancendo così una definitiva separazione degli schemi di cui all’art. 2425 c. c. con il prospetto che il TUIR impone in sede di dichiarazione dei redditi per il calcolo delle imposte di competenza.

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DOI: http://dx.doi.org/10.13132/2038-5498/2004.4.1-6b

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